02/11/2018 | 11.55
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Giudice sportivo, niente multa fumogeni

giudicesportivo

 

Il Giudice sportivo,


premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con
efficacia esimente, 

delibera


di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Fonte legaseriea

By sigo
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