Giudice sportivo, niente multa fumogeni

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Fonte legaseriea